Diagnosi errata, ritardata o mancata

                                                                                                                                                                  Il ritardo diagnostico è il tempo che intercorre tra la comparsa della sintomatologia e la formulazione della diagnosi ed è considerato un tipico esempio di errore e colpa medica.

L’art. 1176 del c.c. recita, infatti, che il professionista medico-sanitario ha l’obbligo di assistere il paziente con diligenza, prudenza e perizia. In caso contrario, si andrà a concretizzare un danno alla salute del paziente.

Come dichiarato dalla Cassazione con Sent. N. 20975 del 23/08/18  il Ritardo nella diagnosi non è accettabile nemmeno se la malattia è incurabile. Ciò perchè anche prolungare la vita del paziente di qualche mese o addirittura anni se non viene fatta una diagnosi tempestiva (come nel caso di una malattia tumorale o di meningite) può essere un  elemento importante per valutare la responsabilità medica.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione ( Sent. Cass. n.12968/2021 ), l’errore diagnostico è configurabile anche quando il medico omette di eseguire  o disporre controlli, accertamenti doverosi ed esami strumentali idonei “.

La Legge Gelli contiene tutte le linee guida, tanto deontologiche quanto giuridiche che attualmente indirizzano il professionista medico e disciplinano risarcimento danni per errata diagnosi nonchè ritardo terapeutico.

L’orientamento giurisprudenziale è, dunque, concorde nel riconoscere un danno risarcibile anche nelle ipotesi di danno da omessa diagnosi e perdita di chance. Ad esempio, qualora siano applicabili delle cure palliative, il danno risarcibile coincide con la concreta perdita della possibilità sia di rallentare e ritardare il decorso della malattia sia la possibilità di poter vivere con meno sofferenze la propria fine ( qualità della vita ).

Per quanto attiene il concetto di ” perdita di chance “ è proprio la giurisprudenza a chiarirne il significato grazie all’ordinanza n. 7260/18, Cass. civ. sez. III dandone una chiave di lettura comprensibile. In effetti, si è chiarito che, il danno subito dal paziente per mancata o errata diagnosi medica, non rientra nell’alveo della perdita di chance.